Norme›Titolo I›Capo VII
Art. 101
125 / 324Termine per la decisione sulla richiesta di riesame
In vigore dal 24 ott 1989
1. Nel procedimento previsto dall'articolo 309 del codice, se l'udienza è rinviata a norma dell' comma 4 del codice, il termine per la decisione sulla richiesta di riesame decorre nuovamente dalla data in cui il giudice riceve comunicazione della cessazione dell'impedimento o comunque accerta la cessazione dello stesso.
2. Quando l'imputato è detenuto o internato in luogo posto fuori del circondario del tribunale competente, il termine previsto dall'articolo 309 comma 10 del codice decorre dal momento in cui pervengono al tribunale gli atti assunti dal magistrato di sorveglianza a norma dell' comma 3 del codice. Il magistrato di sorveglianza senza ritardo assume le dichiarazioni dell'imputato, previo tempestivo avviso al difensore e trasmette gli atti al tribunale con il mezzo più celere.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271#art-n-101