Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 8 ago 1989
1. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione dell', comma 2, si provvede, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate di cui al comma 1 dello stesso . Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 21 luglio 1989 COSSIGA DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri COLOMBO, Ministro delle finanze AMATO, Ministro del tesoro FANFANI, Ministro del bilancio e della programmazione economica BATTAGLIA, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-21;259#art-2