Art. 3
3 / 12In vigore dal 11 dic 1988
1. Le percentuali di invalidità, indicate nella tabella di cui al comma 1 dell' in misura fissa ovvero con individuazione di fascia, possono essere ridotte o aumentate dalle competenti commissioni fino a cinque punti percentuali, rispetto ai valori fissi indicati, con riferimento alle occupazioni confacenti alle attitudini del soggetto, alla eventuale specifica attività lavorativa svolta ed alla formazione tecnico-professionale del medesimo. Le competenti commissioni in ogni caso determinano le potenzialità lavorative del soggetto.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1988-11-23;509#art-3