Art. 2

Art. 2

2 / 2
In vigore dal 19 giu 1948
Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 14 dicembre 1946. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addì 11 marzo 1948 DE NICOLA DE GASPERI - SFORZA - DEL VECCHIO - TREMELLONI - MERZAGORA - PELLA Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addì 22 maggio 1948 Atti del Governo, registro n. 20, foglio n. 167.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-11;728#art-2