Art. 4
4 / 5In vigore dal 13 lug 1948
Nella prima attuazione del presente decreto i posti che risulteranno disponibili nel grado iniziale dei ruoli di gruppo B, di cui alle annesse tabelle C e D, possono essere conferiti per non oltre l'80% mediante concorsi per esame, da espletare, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, per una sola volta tra il personale di ruolo e non di ruolo del Ministero dell'industria e del commercio.
Per l'ammissione ai concorsi di cui al precedente comma gli aspiranti debbono essere forniti, oltre che dei prescritti requisiti, anche del titolo di studio necessario per accedere ai ruoli per i quali il concorso è bandito.
Ai concorsi predetti può partecipare anche il personale di ruolo e non di ruolo delle altre Amministrazioni statali, che sia fornito oltre che del titolo di studio anche dei prescritti requisiti e si trovi nelle condizioni previste dalle vigenti disposizioni. Il personale medesimo può conseguire la nomina per non oltre l'ottavo dei posti che saranno messi a concorso.
Per il personale non di ruolo si prescinde dal limite massimo di età.
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