Art. 4
4 / 6In vigore dal 3 gen 1953
I posti che risulteranno disponibili, dopo la prima attuazione del presente decreto, nei gradi iniziali dei ruoli di gruppo A, B e C, di cui alla annessa tabella I possono essere conferiti, per non oltre l'80%, mediante concorsi per esami, da espletare, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, per una sola volta, fra il personale di ruolo e non di ruolo del Ministero dell'industria e del commercio.
Per l'ammissione a detti concorsi gli aspiranti debbono essere forniti, oltre che dei prescritti requisiti, anche del titolo di studio necessario per accedere al ruolo per il quale il concorso è bandito.
Ai concorsi predetti può partecipare anche il personale di ruolo e non di ruolo delle altre Amministrazioni statali, che sia fornito oltre che del titolo di studio anche dei prescritti requisiti e si trovi nelle condizioni previste dalle disposizioni vigenti. Il personale medesimo può conseguire la nomina per non oltre l'ottavo dei posti che saranno messi a concorso.
Qualora, però, per insufficienza del numero dei concorrenti idonei appartenenti al personale di ruolo e non di ruolo del Ministero dell'industria e commercio, rimanessero scoperti posti messi a concorso, il personale di ruolo e non di ruolo delle altre Amministrazioni dello Stato, che abbia conseguito la idoneità nel concorso stesso, può conseguire la nomina ai posti predetti, con collocamento in ruolo dopo l'ultimo dei vincitori, secondo i precedenti commi, purchè con votazione non inferiore allo stesso.
I posti di grado iniziale che, dopo le nomine disposte secondo i commi precedenti e quelli eventualmente conferiti ai sensi dell' del regio decreto 30 dicembre 1929, n. 2960, risultino disponibili, alla data di entrata in vigore della presente legge, nel ruolo centrale di gruppo A del Ministero dell'industria e del commercio, possono essere conferiti secondo l'ordine di graduatoria ai candidati dichiarati idonei nel concorso bandito ai sensi del presente articolo.
Per il personale non di ruolo si prescinde dal limite massimo di età.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-08;867#art-4