Art. 7

Art. 7

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In vigore dal 14 dic 1948
Per grave inosservanza delle disposizioni di legge, di regolamento o di statuto o per gravi irregolarità di gestione, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per l'industria e commercio, di concerto col Ministro per le finanze, sentito il Consiglio di Stato, può sciogliere con proprio decreto il Consiglio di amministrazione dell'Azienda e nominare un commissario, al quale spettano i poteri del Consiglio di amministrazione. La gestione commissariale avrà una durata di sei mesi e potrà essere prorogata per un uguale periodo in casi eccezionali e sentito il Consiglio di Stato.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-08;1364#art-7