Art. 5

Art. 5

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In vigore dal 14 dic 1948
L'amministrazione dell'Azienda è vigilata dai Ministeri dell'industria e commercio, delle finanze e del tesoro. Ai predetti Ministeri l'Azienda comunica, all'inizio di ciascun esercizio, il programma di azione che intende svolgere.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-08;1364#art-5