Art. 3
3 / 8In vigore dal 14 dic 1948
L'Azienda è amministrata da un Consiglio, composto del presidente e di otto membri, dei quali: uno in rappresentanza del Ministero dell'industria e commercio, uno in rappresentanza del Ministero delle finanze; uno in rappresentanza del Ministero del tesoro; e cinque esperti in materia economica e industriale, designati due dagli Istituti partecipanti al capitale dell'Azienda, e tre dal Ministero dell'industria e commercio.
Alle deliberazioni del Consiglio partecipa, con voto consultivo, il direttore generale, le cui mansioni sono determinate dallo statuto, ed al quale il Consiglio può delegare parte dei suoi poteri.
I componenti del Consiglio sono nominati, per un triennio, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per l'industria e commercio, di concerto con i Ministri per le finanze e per il tesoro.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-08;1364#art-3