Art. 5

Art. 5

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In vigore dal 13 nov 1948
Le anticipazioni sono determinate dal Ministro per il tesoro, d'accordo con quello per l'industria e il commercio, in misura non eccedente il cinquanta per cento dell'importo dei crediti di cui agli articoli precedenti elevabile, in casi eccezionali, al settanta per cento dei crediti stessi. Le garanzie da richiedersi e le norme speciali per la restituzione delle anticipazioni, o per la compensazione di esse con i crediti verso lo Stato, sono determinate di volta in volta dal Ministro per il tesoro, di concerto con quello per l'industria ed il commercio, tenuto presente il disposto del successivo . Salvo i casi d'urgenza, sulle domande d'anticipazione è richiesto, il parere d'una Commissione composta dei rappresentanti del Ministero del tesoro (Direzione generale del tesoro), del Ministero dell'industria e degli industriali, facenti parte del Comitato di cui all' del decreto legislativo luogotenenziale 1 novembre 1944, n. 367, nonché di un rappresentante della Ragioneria generale dello Stato e di uno del Ministero delle finanze da parte pure della Commissione un rappresentante per ciascuna delle amministrazioni debitrici, interessate all'esame della singola domanda, il quale può anche farsi assistere da altri funzionari della stessa amministrazione. Con decreti del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per l'industria, sarà provveduto alla nomina della Commissione suddetta e dei funzionari di ruolo addetti alla relativa segreteria.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-08;1306#art-5