Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 13 nov 1948
Per ottenere le anticipazioni di cui all'articolo precedente, gli amministratori, i commissari o i proprietari delle aziende industriali devono, con atto pubblico, attestare: a) l'ammontare dei crediti vantati presso le Amministrazioni statali; b) l'avvenuto espletamento delle relative forniture, prestazioni e servizi, distinguendo quelli già ultimati dai sospesi ed in corso di esecuzione all'8 settembre 1943. I crediti, come sopra attestati, dovranno trovare conferma nelle scritture dell'impresa, che possono a tal fine essere riscontrate da un rappresentante del Ministero del tesoro, designato dalla Intendenza di finanza. A garanzia delle anticipazioni di cui all', può essere richiesta la costituzione in pegno di titoli azionari, o la concessione di altre idonee garanzie da parte delle imprese industriali o dei rispettivi amministratori, commissari e proprietari, o l'impegno, da parte di questi ultimi, a rispondere in proprio in caso di insussistenza totale o parziale dei crediti.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-08;1306#art-3