Art. 13

Art. 13

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In vigore dal 13 nov 1948
Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Napoli, addì 8 maggio 1948 DE NICOLA DE GASPERI - TREMELLONI - DEL VECCHIO - PELLA - EINAUDI Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addì 27 ottobre 1948 Atti del Governo, registro n. 24, foglio n. 118. - FRASCA
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