Art. 10
10 / 13In vigore dal 13 nov 1948
Tutti gli atti o documenti relativi alle attestazioni ed alle garanzie di cui agli del presente decreto sono esenti dalle tasse di bollo ed assoggettati, nei casi previsti, alle sole imposte fisse di registro ed ipotecarie, salvi gli emolumenti spettanti ai conservatori dei registri immobiliari ed i diritti e compensi spettanti agli Uffici del registro.
Restano ferme le esenzioni di cui all' del decreto legislativo luogotenenziale 14 giugno 1945, n. 365, nei confronti delle anticipazioni concesse prima della pubblicazione del presente decreto.
Sono tuttavia dovuti i normali tributi e le eventuali sovrimposte e penalità sugli atti e contratti enunciati nelle attestazioni prescritte dall', lettera b), qualora non risultino regolari in base alle vigenti leggi tributarie.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-08;1306#art-10