Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 13 nov 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall', comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Sulla proposta dei Ministri per l'industria ed il commercio, per il tesoro, per le finanze e per il bilancio PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 3 maggio 1948: . Le disposizioni dei decreti legislativi luogotenenziali 14 giugno 1945, n. 365, e 10 agosto 1945, n. 526, sono unificate e variate in conformità del testo risultante dagli articoli seguenti.
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