Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 19 ago 1948
Con decreto del Ministro per il tesoro sarà provveduto alle variazioni di bilancio occorrenti per l'esecuzione del presente decreto. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Napoli, addì 8 maggio 1948 DE NICOLA DE GASPERI - TREMELLONI - DEL VECCHIO Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addì 30 luglio 1948 Atti del Governo, registro n. 22, foglio n. 201. - FRASCA
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