Art. 5

Art. 5

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In vigore dal 29 lug 1948
I direttori ordinari, già collocati a riposo ai sensi del citato art. 51, i quali alla data del presente decreto non abbiano ancora compiuto il settantacinquesimo anno di età, possono, a domanda, essere richiamati in servizio e sono ad essi applicabili le disposizioni contenute nel precedente .
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;980#art-5