Art. 3
3 / 6In vigore dal 29 lug 1948
Il limite di età previsto dall'art. 51 del regio decreto 29 maggio 1941, n. 489, per il collocamento a riposo dei direttori degli Istituti di sperimentazione agraria, è elevato a 75 anni.
I direttori che abbiano compiuto il settantesimo anno di età, sono collocati fuori ruolo, a disposizione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, e i relativi posti di ruolo sono considerati vacanti ai sensi e per gli effetti delle disposizioni vigenti.
Ai direttori fuori ruolo spetta lo stesso trattamento del personale di ruolo ai fini del conseguimento di eventuali promozioni e a tutti gli altri effetti. Essi sono collocati a riposo al raggiungimento del settantacinquesimo anno di età.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;980#art-3