Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 21 ago 1954
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall', comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948: . Il numero degli operai di ruolo dell'Amministrazione della difesa è così stabilito: per l'Esercito.................... N. 8.710 unità per la Marina.................... N. 10.000 unità per l'Aeronautica.................. N. 7.000 unità

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 8 aprile 1954, n. 572 ha disposto (con l'art. 1) che il contingente numerico degli operai permanenti, fissato, per ciascuna Forza armata, dall'art. 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 940, e' ripartito come da tabella di seguito riportata. Ripartizione in gruppi e categorie dei posti di organico stabiliti per le tre Forze armate dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 940. ----> Parte di provvedimento in formato grafico <----

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;940#art-1