Art. 1
1 / 2In vigore dal 22 lug 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il tesoro e per l'interno;
PROMULGA
il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948;
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I limiti di età previsti dal primo comma dell' della legge 2 ottobre 1942, n. 1203, per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali del Corpo della guardia di finanza, devono intendersi non applicabili nei riguardi dei maestri di scherma e del maestro direttore di banda del Corpo, per i quali seguitano ad avere efficacia i limiti di età previsti dai decreti-legge 6 maggio 1926, n. 844 e 21 gennaio 1929, n. 132.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;939#art-1