Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 29 lug 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948: Articolo unico. Le vigenti tabelle organiche del personale direttivo dei Conservatori di musica sono sostituite dalla tabella annessa al presente decreto, firmata dai Ministri proponenti. La ripartizione, fra i vari Conservatori di musica dei posti di direttore di grado 5° e di grado 6° indicati nella acclusa tabella organica, è indipendente dal grado stesso. L'assegnazione della sede di ciascun direttore è disposta con decreto Ministeriale, indipendentemente dal grado occupato nel ruolo, e può essere mutata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Napoli, addì 7 maggio 1948 DE NICOLA DE GASPERI - GONELLA - DEL VECCHIO Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addì 9 luglio 1948 Atti del Governo, registro n. 22, foglio n. 126. - FRASCA
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