Art. 1
1 / 1In vigore dal 29 lug 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946 n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;
PROMULGA
il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948;
Articolo unico.
L'art. 2 del regio decreto 22 giugno 1939, n. 1076, è sostituito dal seguente:
"Il Ministro per la pubblica istruzione ha facoltà di comandare presso l'Accademia di Santa Cecilia, per insegnare nei corsi predetti, i professori di ruolo titolari nel Conservatorio di musica di Santa Cecilia delle cattedre di perfezionamento in composizione, direzione di orchestra, pianoforte, violino, violoncello, arpa, e musica d'insieme.
I professori comandati, ai sensi del comma precedente, non possono essere sostituiti, nemmeno a titolo d'incarico o di supplenza, presso il Conservatorio.
In via eccezionale, su proposta del presidente dell'Accademia, qualcuno dei predetti insegnamenti può essere affidato anno per anno, a un professore merito, nominato ai sensi dell'art. 25, ultimo comma, del decreto luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852, con la retribuzione a carico del bilancio statale spettante al personale non di ruolo negli Istituti d'istruzione artistica e musicale ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 maggio 1947, n. 595.
Per tutto il periodo durante il quale l'insegnamento è affidato a professori emeriti di cui al presente articolo, le corrispondenti cattedre di ruolo del Conservatorio di musica di Santa Cecilia non potranno essere ricoperte con personale di ruolo, nè con personale incaricato o supplente".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Napoli, addì 7 maggio 1948
DE NICOLA
DE GASPERI - GONELLA - DEL VECCHIO
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 luglio 1948
Atti del Governo, registro n. 22, foglio n. 125. - FRASCA
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;887#art-1