Art. 5
5 / 6In vigore dal 20 giu 1950
I docenti nominati in ruolo ai sensi degli del presente decreto, sono sottoposti al giudizio per la nomina ad ordinario allo scadere di un triennio solare, computato dall'inizio dell'anno accademico successivo alla data di approvazione degli atti del concorso superato.
Ai soli effetti giuridici, detta nomina ad ordinario è riportata alla scadenza, del triennio solare decorrente dalla data assegnata alla nomina a straordinario per effetto del citato , fatta salva, in ogni caso, l'applicazione dell'art. 33 del regio decreto 6 aprile 1924, n. 674.
Possono, tuttavia, gli interessati chiedere che il giudizio di ordinariato sia anticipato: ed in tal caso sarà tenuto conto del servizio prestato anteriormente all'inizio del triennio di cui al primo comma del presente articolo.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;861#art-5