Art. 5
5 / 7In vigore dal 25 lug 1948
Per i componenti delle delegazioni italiane che si recano all'estero per partecipare alle riunioni presso commissioni, enti o comitati internazionali, il rapporto fra le diarie base previsto per i vari gradi dall' lettera a) del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, può essere, nei singoli casi, opportunamente modificato dal Ministero del tesoro.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;860#art-5