Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 25 lug 1948
Gli aumenti percentuali di cui al precedente sono applicabili anche sulle indennità giornaliere previste dal decreto Ministeriale 6 marzo 1927, n. 660, maggiorate dell'aggio sull'oro di 6,207, per il personale delle Ferrovie dello Stato in missione all'estero durante il periodo 9 settembre 1943-2 ottobre 1945. Tale decreto Ministeriale è riportato in allegato al presente decreto, vistato dal Ministro per il tesoro.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;860#art-2