Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 22 lug 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il bilancio e per il tesoro; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948: Articolo unico. Per il periodo di tre anni, a decorrere dal 1 gennaio 1948, i redditi delle imprese nazionali di pesca e di piscicoltura sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile e da ogni altra imposta sui redditi industriali, nella misura del 50% per le aziende con redditi non superiori a L. 100.000 e del 40% per le aziende con redditi superiori a L. 100.000 e fino a L. 250.000. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Napoli, addì 7 maggio 1948 DE NICOLA DE GASPERI - PELLA - EINAUDI - DEL VECCHIO Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1948 Atti del Governo, registro n. 22, foglio n. 85. - FRASCA
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