Art. 1
1 / 1In vigore dal 21 lug 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con quello per il tesoro e per il bilancio;
PROMULGA
il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 3 maggio 1948:
Articolo unico.
È approvata l'annessa convenzione suppletiva, stipulata, in rappresentanza del Governo, dal Ministro per le finanze con il rappresentante dell'Automobile Club d'Italia, ente morale con sede in Roma, con la quale, per il periodo dal 1 dicembre 1947 e fino alla scadenza della precedente convenzione 10 marzo 1939, approvata con legge 30 novembre 1939, n. 1673, è modificato l'art. 4 della convenzione suppletiva 28 febbraio 1945, allegata al decreto legislativo luogotenenziale 1 marzo 1945, n. 88, concernente l'aggio stabilito a favore dell'Automobile Club d'Italia per la riscossione delle tasse di circolazione gravanti sugli autoveicoli adibiti al trasporto di cose e persone.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Napoli, addì 7 maggio 1948
DE NICOLA
DE GASPERI - PELLA - DEL VECCHIO - EINAUDI
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 giugno 1948
Atti del Governo, registro n. 22, foglio n. 19. - FRASCA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;827#art-1