Art. 7

Art. 7

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In vigore dal 21 lug 1948
La spesa per la retribuzione di tali incarichi graverà sul cap. 141 del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1947-48 e sui capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi. Il presente decreto legislativo ha effetto dal 1 ottobre 1946. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Napoli, addì 7 maggio 1948 DE NICOLA DE GASPERI - GONELLA - DEL VECCHIO Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addì 25 giugno 1948 Atti del Governo, registro n. 22, foglio n. 18. - FRASCA
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