Art. 3
3 / 7In vigore dal 21 lug 1948
Il trattamento economico di cui al precedente è corrisposto mensilmente in dodicesimi per il servizio effettivamente prestato durante l'anno scolastico.
All'insegnante incaricato il cui servizio abbia avuto inizio non più tardi del 1 febbraio e sia durato fino al termine della 1ª sessione d'esami, il predetto trattamento economico è dovuto anche nelle vacanze estive.
All'insegnante incaricato che abbia iniziato servizio dopo il 1 febbraio è corrisposta, per la partecipazione agli esami della sessione estiva, l'intera mensilità del trattamento economico di cui al primo comma del presente articolo, quando gli esami abbiano avuto termine oltre il 15 del mese, o la metà della mensilità stessa quando gli esami abbiano avuto termine entro la prima quindicina del mese.
Per la partecipazione agli esami della sessione autunnale è dovuta un'intera mensilità del predetto trattamento qualunque sia la durata di essa.
Il trattamento di cui al precedente comma è dovuto all'insegnante che partecipi soltanto ad una o ad entrambe le sessioni d'esame.
Ai membri aggregati delle Commissioni d'esame è corrisposto un compenso orario pari a 1/43 della retribuzione annua per un'ora settimanale di lezione, nonché 1/43 dell'indennità di carovita annua spettante per ciascuna ora settimanale di lezione ai sensi del precedente per coloro che non fruiscono delle predette indennità di carovita in dipendenza di altro impiego statale o presso enti di diritto pubblico.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;826#art-3