Art. 4

Art. 4

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In vigore dal 7 lug 1948
Sono abrogate le disposizioni relative alla misura della indennità speciale di pubblica sicurezza che siano in contrasto con le norme del presente decreto. Le disposizioni concernenti i compensi per il lavoro straordinario previste dal decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 19, e successive modificazioni, non si applicano dall'entrata in vigore del presente decreto al personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.
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