Art. 1
1 / 2In vigore dal 7 lug 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per il bilancio, per il tesoro e per la marina mercantile;
PROMULGA
il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 3 maggio 1948:
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Il diritto di licenza - di cui all' del regio decreto-legge 13 maggio 1935, n. 894, convertito nella legge 17 febbraio 1936, n. 334 e successivamente modificato - da corrispondere per le navi acquistate all'estero dallo Stato italiano o da privati è ridotto al 2% del valore, semprechè la immatricolazione delle navi stesse, a termini dell'art. 146 del Codice della navigazione, sia effettuata entro il 31 agosto 1948.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;822#art-1