Art. 5

Art. 5

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In vigore dal 16 lug 1948
Il personale di cui al precedente , ammesso al trattamento di quiescenza, ivi previsto, è tenuto: a) al versamento all'Erario della ritenuta del 4% in conto entrata del Tesoro da operarsi, sulla paga in effettivo godimento, a partire dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda e per il periodo di tempo pari a quello valutabile ai sensi del precedente . Per il personale che sia già cessato o cessi dal servizio prima di avere ultimato il versamento della ritenuta di cui alla presente lettera a), il ricupero della ritenuta medesima, commisurata all'ultima paga, sarà eseguito sulla pensione diretta, oppure sull'indennità una volta tanto. Nessuna ritenuta sarà eseguita sulle pensioni speciali di cui all'art. 23 del regio decreto-legge 31 dicembre 1925, n. 2383, e sulle pensioni di riversibilità; b) al rimborso all'Erario delle quote di trattamento di pensione percepite nel periodo valutabile ai termini del primo comma dell', ovvero della indennità prevista dall' del regio decreto 19 aprile 1923, n. 945, eventualmente percepita in luogo di pensione. La rifusione tanto dei ratei di pensione, quanto dell'indennità, ove non sia effettuata in unica soluzione, a domanda degli interessati potrà essere ratizzata.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;809#art-5