Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 1 lug 1948
Nel numero massimo di 300 ufficiali da assegnarsi ai Tribunali militari, previsto dall'art. 13 del decreto legislativo luogotenenziale 21 marzo 1946, n. 144, modificato dall' del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 dicembre 1947, n. 1627, sono compresi gli ufficiali appartenenti ai ruoli organici del personale civile della Giustizia militare, anche se siano stati o vengono ricollocati in congedo.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;805#art-2