Art. 4
4 / 4In vigore dal 13 lug 1948
Nulla è innovato alle disposizioni del decreto legislativo del 12 aprile 1948, n. 507, concernente la disciplina provvisoria dei rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione siciliana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Napoli, addì 7 maggio 1948
DE NICOLA
DE GASPERI - SEGNI - EINAUDI - DEL VECCHIO
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 giugno 1948
Atti del Governo, registro n. 22, foglio n. 28. - FRASCA
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