Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 21 ott 1949
Qualora il deposito previsto dall'articolo precedente debba effettuarsi prima che il Tesoro dello Stato abbia incassato, mediante cessione dei prodotti forniti o altrimenti, le somme corrispondenti a quelle notificate al Governo italiano, per il versamento al conto corrente presso la Banca d'Italia, ai termini del predetto accordo, il Ministro per il tesoro, ove non ritenga di utilizzare altri fondi, è autorizzato a fare ricorso ad una speciale anticipazione da parte della Banca d'Italia. Il netto ricavo delle cessioni dei prodotti che perverrà all'Amministrazione del tesoro dovrà essere integralmente versato alla Banca d'Italia per il graduale rimborso della anticipazione di cui al precedente comma. In ogni caso l'anticipazione dovrà essere completamente estinta entro l'esercizio finanziario 1948-49.

Note all'articolo

  • La L. 21 agosto 1949, n. 730 ha disposto (con l'art. 6) che "A parziale modifica dell'ultimo comma dell'art. 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 781, le anticipazioni effettuate dalla Banca d'Italia in esecuzione del decreto stesso per quanto riguarda gli aiuti previsti dall'Accordo di cooperazione economica, approvato con legge 4 agosto 1948, n. 1108, dovranno essere estinte entro l'esercizio finanziario successivo a quello in cui le anticipazioni sono state effettuate".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;781#art-2