Art. 5

Art. 5

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In vigore dal 9 lug 1948
Nella commisurazione delle cauzioni per le esattorie e per le ricevitorie provinciali del decennio 1943-52, in dipendenza dell'applicazione dell'art. 18 del testo unico 17 ottobre 1922, n. 1401, e delle cauzioni richieste agli esattori nominati per il quinquennio 1948-52, le riscossioni per l'imposta straordinaria sui profitti di guerra, per i relativi profitti avocabili e per i profitti eccezionali di contingenza, saranno computate soltanto al quindici per cento. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Napoli, addì 7 maggio 1948 DE NICOLA DE GASPERI - PELLA - SCELBA Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addì 17 giugno 1948 Atti del Governo, registro n. 21, foglio n. 232. - FRASCA
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