Art. 5
5 / 5In vigore dal 9 lug 1948
Nella commisurazione delle cauzioni per le esattorie e per le ricevitorie provinciali del decennio 1943-52, in dipendenza dell'applicazione dell'art. 18 del testo unico 17 ottobre 1922, n. 1401, e delle cauzioni richieste agli esattori nominati per il quinquennio 1948-52, le riscossioni per l'imposta straordinaria sui profitti di guerra, per i relativi profitti avocabili e per i profitti eccezionali di contingenza, saranno computate soltanto al quindici per cento.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Napoli, addì 7 maggio 1948
DE NICOLA
DE GASPERI - PELLA - SCELBA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 giugno 1948
Atti del Governo, registro n. 21, foglio n. 232. - FRASCA
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