Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 23 giu 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall', comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per il bilancio e per il tesoro; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 3 maggio 1948: . Il contributo del Tesoro dello Stato da corrispondere all'Azienda nazionale autonoma delle strade statali, al sensi dell'art. 27, lettera a) del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 38, stabilito per l'esercizio finanziario 1947-48; con l'art. 9 del decreto legislativo 25 marzo 1948, n. 195, e con successive variazioni, è aumentato di L. 1.480.556.000.
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