Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 23 giu 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto col Ministro per il tesoro; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 3 maggio 1948: . Limitatamente al concorsi a cattedre universitarie da indire nell'anno 1948 possono essere considerate utili le proposte deliberate dalle competenti Facoltà e Scuole fino a tutto il 15 maggio 1948. Il relativo bando è da emanare non oltre il 30 giugno 1948.
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