Art. 1
1 / 2In vigore dal 23 giu 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto col Ministro per il tesoro;
PROMULGA
il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 3 maggio 1948:
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Limitatamente al concorsi a cattedre universitarie da indire nell'anno 1948 possono essere considerate utili le proposte deliberate dalle competenti Facoltà e Scuole fino a tutto il 15 maggio 1948.
Il relativo bando è da emanare non oltre il 30 giugno 1948.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;743#art-1