Art. 7

Art. 7

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In vigore dal 22 giu 1948
Le disposizioni di cui ai precedenti hanno effetto dalla data di scadenza delle norme la cui efficacia viene estesa. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Napoli, addì 7 maggio 1948 DE NICOLA DE GASPERI - FACCHINETTI - DEL VECCHIO Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addì 16 giugno 1948 Atti del Governo, registro n. 21, foglio n. 213. - FRASCA
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