Art. 5
5 / 7In vigore dal 22 giu 1948
In applicazione del presente decreto e nei limiti degli organici di cui all', potranno essere effettuate promozioni soltanto per gli ufficiali compresi nei limiti di anzianità per l'iscrizione sul quadro d'avanzamento per l'anno 1947 e non ancora scrutinati per effetto del ritardo della proroga del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 203.
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