Art. 4
4 / 7In vigore dal 22 giu 1948
L'efficacia del decreto legislativo luogotenenziale 2 agosto 1945, n. 634, riguardante la composizione della Commissione superiore di avanzamento per gli ufficiali dell'Aeronautica, già prorogata fino al 31 dicembre 1947 con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 maggio 1947, n. 565, è estesa fino a tutto il 31 dicembre 1949, con i sottoindicati emendamenti:
a) il comma terzo dell'articolo unico del suddetto decreto legislativo luogotenenziale è sostituito dal seguente:
"Qualora il giudizio verta su ufficiali dei Corpi del genio aeronautico, di commissariato aeronautico e sanitario aeronautico, fa anche parte della Commissione, con diritto al voto, l'ufficiale generale o superiore del medesimo Corpo dell'ufficiale da giudicare, che sia a capo, rispettivamente, della Direzione generale delle costruzioni e degli approvvigionamenti, della Direzione generale di commissariato o dell'Ispettorato di sanità";
b) il comma sesto ed il comma settimo sono soppressi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;731#art-4