Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 4 lug 1948
Il rivenditore autorizzato di generi di monopolio o il suo commesso o coadiutore, che distrae tabacchi dalla vendita regolamentare è punito con la reclusione fino a 18 mesi e con la multa di L. 2500 e L. 5000. Per le quantità superiori al primo chilogrammo di tabacco, posto illecitamente in commercio, la multa è aumentata da L. 1000 a L. 4000 per ogni chilogramma o frazione di chilogramma in più.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;726#art-3