Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 4 lug 1948
Nel caso preveduto nel primo comma dell'art. 96 della legge 17 luglio 1942, n. 907, la pena è dell'arresto fino ad un anno e dell'ammenda fino a L. 5000 se trattasi di tabacchi.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;726#art-2