Art. 3
3 / 5In vigore dal 19 giu 1948
L'art. 191 del regolamento sul lotto, approvato col regio decreto 25 luglio 1940, n. 1077, è sostituito dal seguente:
"A decorrere dal 1 luglio 1947, i gestori debbono corrispondere al personale dipendente, sull'acconto d'aggio che essi sono autorizzati a trattenere sulle riscossioni estrazionali, la retribuzione mensile a loro carico nella seguente misura:
a) all'aiuto-ricevitore che presta servizio per tutta la settimana:
L. 8190 lorde mensili, se le riscossioni annue lorde della ricevitoria superano le L. 3.120.000;
L. 7800 lorde mensili, se le riscossioni annue lorde della ricevitoria superano le L. 1.560.000, ma non L. 3.120.000;
L. 7540 lorde mensili, se le riscossioni annue lorde della ricevitoria non superano le L. 1.560.000;
b) all'aiuto-ricevitore che presta servizio per quattro giorni la settimana (32 ore lavorative):
L. 5460 lorde mensili, se le riscossioni annue lorde della ricevitoria superano le L. 3.120.000;
L. 5200 lorde mensili, se le riscossioni annue lorde della ricevitoria superano le L. 1.560.000 ma non L. 3.120.000;
L. 5026 lorde mensili, se le riscossioni annue lorde della ricevitoria non superano le L. 1.560.000;
c) all'aiuto-ricevitore che presta servizio per tre giorni alla settimana (24 ore lavorative):
L. 4095 lorde mensili, se le riscossioni annue lorde della ricevitoria superano le L. 3.120.000;
L. 3900 lorde mensili, se le riscossioni annue lorde della ricevitoria superano le L. 1.560.000 ma non L. 3.120.000;
L. 3770 lorde mensili, se le riscossioni annue lorde della ricevitoria non superano le L. 1.560.000".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;717#art-3