Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 18 giu 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall', comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Sulla proposta del Ministro per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per le finanze; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 3 maggio 1948: . Il termine previsto dall' del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 novembre 1947, numero 1337, scade il 31 agosto 1948.
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