Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 1 lug 1948
Nei bilanci dell'Aziende nazionale autonoma per le strade statali, dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici per l'esercizio finanziario 1947-48, sono introdotte le variazioni di cui alla annessa tabella B, firmata dal Ministro per il tesoro. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Napoli, addì 7 maggio 1948 DE NICOLA DE GASPERI - DEL VECCHIO - EINAUDI Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addì 10 giugno 1948 Atti del Governo, registro n. 21, foglio n. 81. - FRASCA
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