Art. 8

Art. 8

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In vigore dal 26 dic 1951
La Commissione di concorso, nominata con decreto del Ministro per i trasporti, è presieduta da un funzionario delle Ferrovie dello Stato di grado 1° e composta di dieci membri, dei quali sette, di grado non inferiore al 2°, in rappresentanza dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, uno per ogni servizio, e tre, di grado non inferiore al 4°, in rappresentanza del personale (su designazione delle organizzazioni sindacali). Fungerà da segretario un funzionario di grado non inferiore al 3°. Tale Commissione giudicherà anche sull'ammissione dei candidati al concorso.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;633#art-8