Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 25 giu 1948
L'art. 16 della legge 17 marzo 1932, n. 368, è sostituito dal seguente: "Nei casi in cui sorgano, comunque, contestazioni circa il risultato delle analisi, si farà luogo ad una revisione delle analisi stesse che sarà eseguita dall'istituto superiore di sanità, il quale all'uopo procederà anche a tutti gli accertamenti necessari". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Napoli, addì 7 maggio 1948 DE NICOLA DE GASPERI - DEL VECCHIO - TREMELLONI Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addì 3 giugno 1948 Atti del Governo, registro n. 21, foglio n. 28. - FRASCA
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