Art. 1
1 / 2In vigore dal 25 giu 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per il tesoro e per l'industria e commercio;
PROMULGA
il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio del Ministri con deliberazione del 3 maggio 1948;
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L'ultimo capoverso dell'art. 15 della legge 17 marzo 1932, n. 368, è sostituito dal seguente:
"All'atto impugnativo deve essere unita la ricevuta comprovante il versamento nella Sezione della tesoreria provinciale della somma di L. 3000 per ogni campione".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;632#art-1