Art. 1
1 / 2In vigore dal 24 giu 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto col Ministro per il tesoro;
PROMULGA
il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 3 maggio 1948:
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Per le occorrenze straordinarie dipendenti dall'attuazione dei compiti affidati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri relativamente alla revisione delle opzioni per la cittadinanza germanica in Alto Adige e nei territori limitrofi è autorizzata un'ulteriore spesa di L. 5.000.000.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;626#art-1