Art. 8

Art. 8

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In vigore dal 15 lug 1998
Con provvedimento da emanarsi su proposta del Ministero della marina mercantile, di concerto con quello delle finanze, sarà determinato l'ammontare dell'aumento da apportare alla tassa di ancoraggio per far fronte alla maggiore spesa conseguente all'applicazione del presente decreto.

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 24 aprile 1998, n. 202 ha disposto (con l'art. 18, comma 1) che "Ai sensi dell'articolo 1, commi 13 e 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si intendono abrogate le disposizioni sotto elencate, con effetto dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al precedente articolo 14: h) decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 615."

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;615#art-8